IMU

 

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Ultimo aggiornamento: Mon May 13 08:31:54 CEST 2024

Cos'è

Dal 1 gennaio 2020 l’IMU (imposta municipale propria) è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Invece, per gli anni dal 2012 al 2019, l’IMU era disciplinata dall’art. 13 del DL. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), convertito nella Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), in quanto compatibili, ed in via integrativa dalle disposizioni richiamate del D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina dell’ICI.

L'IMU è in vigore dal 1 gennaio 2012.

Novità IMU per emergenza Covid-19

IMU 2020
L’art.177 del DL n.34/2020 (decreto Rilancio), convertito dalla legge n.77/2020 e dall'art. 78 del DL n. 104/2020 (decreto Agosto), convertito dalla legge n. 104/2020, hanno disposto cheper l'anno 2020 non è dovuta la prima e la seconda rata dell'IMU relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari lacuali (…);
  • immobili degli alberghi di categoria D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per poter beneficiare di questa esenzione IMU, l'attività deve essere svolta in forma imprenditoriale, ossia professionalmente, attraverso un'organizzazione specifica ed una posizione IVA coerente.


L’art.5 del DL n.149/2020 (decreto Ristori-bis) ha, inoltre, previsto che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato n. 2 del decreto, a condizione che i relativi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’art. 1, comma 2, del DL n. 154/2020 (decreto Ristori-ter) ha aggiunto all'allegato 2 del decreto Ristori bis un ulteriore codice ATECO.

Sia il DL 149/2020, sia il DL n. 154/2020, sono stati abrogati dall’art. 1 delle legge n.176 del 18/12/2020, ma sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.

IMU 2021
Continuano ad essere esenti anche nel 2021 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, come previsto dall’art. 78, comma 1, lettera d) e comma 3 del DL. n.104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020.

L’art. 1, comma 599, della legge n.178/2020, ha esonerato dalla prima rata dell’IMU 2021 determinati immobili destinati ad attività turistico-recettive, ovvero:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili di cui alle lettere b) e d), l’esenzione è condizionata al fatto che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata negli stessi. La gestione deve essere svolta in modo professionale, attraverso un'organizzazione specifica ed una propria posizione IVA.

L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito dalla legge n. 69/2021, ha disposto l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali sussistano le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo DL n. 41/2021, ossia le condizioni previste dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto.

Tale esenzione si applica solo agli immobili nei quali i relativi soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I soggetti potenzialmente beneficiari dell’esenzione sono i titolari di partita IVA, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario.

Si tratta di coloro che esercitano, per professione abituale, le attività commerciali previste dall’art. 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono, inoltre, compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, ovvero che esercitano le attività previste dall’art. 32 del Tuir e che rientrano nei limiti ivi previsti.

Tali soggetti, per poter beneficiare dell’esenzione, devono aver avuto una riduzione di almeno il 30% del fatturato (corrispettivi) medio mensile del 2020, rispetto al medesimo dato del 2019.

Sono, in ogni caso, esclusi i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.

Per ulteriori dettagli deve essere consultata la disposizione normativa.

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti che beneficiano delle agevolazioni IMU previste dalla sopra indicata normativa emergenziale - volta a fronteggiare gli effetti della diffusione del virus Covid-19 sull’economia -, devono presentare all’Ufficio IMU del Comune di Como (anche a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.pec.como.it) apposita dichiarazione di variazione IMU indicando gli immobili per i quali beneficiano dell’esenzione IMU e specificando, nelle note del modello della dichiarazione, il motivo ed i relativi riferimenti normativi.

Le agevolazioni applicate all’IMU 2020 devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno 2021.

Le agevolazioni applicate all’IMU 2021 devono, invece, essere dichiarate entro il termine del 30 giugno 2022.

Contattare lo sportello o l'ufficio IMU

Il servizio di ricezione del pubblico viene svolto mediante uno specifico Sportello IMU il cui personale fornisce informazioni ai contribuenti in materia di imposta municipale propria.

Per limitare l’accesso di pubblico, evitando pericolosi assembramenti, tale Sportello è accessibile anche su appuntamento che può essere fissato:

In alternativa allo Sportello, gli interessati possono contattare l’Ufficio IMU tramite l’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.pec.como.it, utilizzabile anche per l’invio di dichiarazioni IMU, istanze e documenti (allegando copia in PDF di un documento d’identità).

Inoltre, è sempre possibile utilizzare la “posta ordinaria” per l’invio di dichiarazioni IMU, di documenti e di richieste di ogni genere.

Lo Sportello IMU è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Settore Entrate Tributarie, per:

  • avere informazioni generiche in materia di IMU, al fine di consentire gli adempimenti dichiarativi e di pagamento;
  • presentare dichiarazioni di variazione IMU, nei casi in cui la dichiarazione sia obbligatoria;
  • verificare eventuali morosità per gli anni precedenti;
  • ottenere chiarimenti in merito alle richieste di pagamento inviate dall’Ufficio (avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, questionari, ecc.);
  • presentare richieste di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento;
  • presentare richieste di rimborso dell’IMU erroneamente pagata in eccesso.

Gli interessati sono invitati a presentarsi con i documenti e le informazioni necessarie (ad esempio, dati catastali dell’immobile, ricevute dei pagamenti effettuati, contratti di compravendita, ecc.); si suggerisce, in particolare, di non consegnare gli originali dei documenti posseduti, perché il personale dello Sportello non può effettuare copia degli stessi, ma solo rilasciare una ricevuta attestante la loro presentazione.

Eventuali posizioni complesse che non risultassero gestibili allo Sportello, verranno trattate in un secondo momento dal personale dell’Ufficio IMU che avrà cura di contattare gli interessati, utilizzando i recapiti da questi ultimi resi disponibili.

 

 


Prenota l'appuntamento

Per effettuare la prenotazione cliccare su Prenota l’appuntamento, selezionare il servizio richiesto (Sportello IMU) e scegliere il mese, il giorno e l’orario disponibile.
Quindi, inserire i dati personali richiesti dalla procedura ed un proprio indirizzo mail, risultante valido, al quale verrà inviata una mail di conferma della prenotazione.

Chi deve pagare

L’IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili ecc) oppure da chi, su un’immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.

Non devono, invece, pagare l’IMU:

  • i titolari di abitazioni principali diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ossia diverse da quelle di lusso), e le relative pertinenze;
  • gli inquilini/locatari/conduttori/affittuari, ovvero i soggetti che hanno le semplice "detenzione" di immobili in forza di contratti di locazione o di affitto.

I TERRENI AGRICOLI

Fino all'anno d'imposta 2013 sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Como è considerato parzialmente montano (circolare MF n° 9 del 14.06.1993).

Per gli anni 2014 e 2015 sono soggetti al pagamento dell'IMU con le modalità di seguito specificate: ISTRUZIONI PER IMU SU TERRENI AGRICOLI.  

A partire dall'anno di imposta 2016 i terreni agricoli siti nel Comune di Como sono di nuovo esenti dall'IMU.

I FABBRICATI RURALI ad uso strumentale sono esclusi dall'IMU ai sensi dell'art 1 comma 708 legge n°147 del 2013 per gli anni dal 2014 al 2019. Tali fabbricati, a partire dal 2020 non sono soggetti ad IMU in quanto la relativa aliquota è stata azzerata (art. 1, comma 750, legge n. 160/2019).

La base imponibile

La base imponibile dell’IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160     per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;

140    per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80      per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;

65      per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;

55      per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Il moltiplicatore per i fabbricati del gruppo "D" (esclusi i "D5") per il solo anno 2012 era 60.

Aliquote IMU

Le aliquote IMU 2023 sono le stesse degli anni 2020-2021-2022 in quanto non sono state variate.
Pertanto, anche nel 2023 si applicano le aliquote IMU approvate con delibera consiliare n. 11 del 3/02/2020.

Pagamento

L'IMU deve essere pagato entro i seguenti termini:

  • prima rata 16 giugno (imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota dell'anno precedente)
  • seconda rata 16 dicembre (versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote ufficiali dell'anno di riferimento).

Per l'IMU 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote ufficiali dell'anno 2020.


Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, indicando i seguenti codici:

Codice Ente (Comune di Como)                      C933

Codici Tributo:

  • abitazione principale e pertinenza = cod. 3912
  • altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
  • immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
  • immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
  • IMU "beni merce" dell'impresa costruttrice = cod. 3939
  • aree fabbricabili = cod. 3916
  • fabbricati rurali = cod. 3913.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU  deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/10/2012, con le relative istruzioni, oppure utilizzando analogo modello eventualmente predisposto dall'Ufficio Tributi.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro i seguenti termini.

  • Per le variazioni riferite agli anni 2020 e seguenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019).
  • Per le variazioni riferite agli anni 2018 e 2019, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla variazione di riferimento (art. 3 ter del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019).
  • Per le variazioni riferite agli anni dal 2012 al 2017, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione di riferimento (art. 10, comma 4, lettera c) del DL 35/2013).

Restano, comunque, valide le dichiarazioni degli anni precedenti già presentate ai fini ICI/IMU.

Si elencano i principali casi per i quali deve essere assolto l’obbligo dichiarativo:

  • gli immobili che beneficiano di agevolazioni previste dalla normativa nazionale o dal Regolamento IMU del Comune di Como, incluse quelle riferite ad eventuali aliquote agevolate;
  • l’abitazione principale dei coniugi che abbiano residenze distinte nell’ambito del Comune di Como, al fine di individuare quale tra le due abitazioni possa usufruire delle previste agevolazioni;
  • l’abitazione principale del coniuge assegnatario per effetto di sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio (il coniuge assegnatario dell’abitazione è, infatti, solo ai fini IMU, titolare del diritto reale di abitazione, ovvero esente se ivi residente);
  • i fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati di cat. D/5 (istituti di credito e compagnie di assicurazione) e quelli adibiti a supermercato con superficie di vendita superiore a mq. 1500 (al fine di poter usufruire dell’aliquota agevolata del 7,60‰);
  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati inagibili o inabitabili, tenendo conto delle condizioni di degrado indicate nell’a rt. 11 bis del Regolamento IUC;
  • le aree edificabili;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 16 del Regolamento IUC – nella dichiarazione deve essere specificato l’istituto presso il quale il contribuente è stato ricoverato);
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e dimoranti;
  • gli immobili e i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 17, comma 1, lettera j, del Regolamento IUC);
  • gli immobili per i quali si verifica il ricongiungimento dell’usufrutto;
  • gli immobili in COMODATO a parenti in linea retta entro il primo grado;
  • gli immobili locati con canone concordato (ai sensi della legge 431/98).

Agevolazioni

COMODATO
L’art. 1, comma 10, lett. b,della legge n. 208/2015, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che siano presenti tutti i seguenti “tassativi” requisiti:

  • tra comodante e comodatario deve esserci un rapporto di parentela in linea retta entro il primo grado (ovvero deve trattarsi di rapporto tra genitore - figlio, o viceversa)
  • il comodatario deve utilizzate l’immobile come propria abitazione principale (quindi deve essere ivi residente e dimorante);
  • l’unità abitativa concessa in comodato deve essere classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6, con esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve avere il possesso di un solo immobile (inteso come “abitazione”) in Italia (l’abitazione concessa in uso gratuito), ma l’agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in uso gratuito, possieda nello stesso Comune di Como un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente in un immobile sito nello stesso comune ove è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. In presenza di un contratto redatto in forma scritta, la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula (con pagamento dell’imposta di registro di € 200,00 e della marca da bollo di € 16,00). Se, invece, il contratto è verbale e decorre dal 01-01-2016, la sua registrazione può essere effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità del 2016, ovvero entro il 1° marzo 2016 (ex art. 3, comma 2, legge 212/2000), trattandosi di obbligo di registrazione che in precedenza non era previsto per tale tipologia di contratto;
  • entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU nella quale deve attestare l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.


In presenza di tutti requisiti sopra elencati, è possibile applicare l’agevolazione a decorrere dalla data di efficacia dei contratti di comodato.

L’aliquota applicabile a tali immobili (la cui base imponibile è ridotta al 50%) è quella ordinaria stabilita dal Comune di Como, ossia l’aliquota IMU del 9,6 per mille. Pertanto, l’effetto pratico sarà quello di beneficiare di un dimezzamento dell’imposta (in sostanza è come se, per tali fattispecie, l’aliquota fosse stata ridotta al 4,8 per mille).

La materia dal 2016 è interamente disciplinata dalla normativa nazionale, con conseguente inefficacia delle disposizioni regolamentari adottate, in materia, dai singoli Comuni negli anni precedenti. Per eventuali approfondimenti, è possibile consultare la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/12016.

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
L’art. 1, commi 53 e 54,della legge n. 208/2015, ha previsto per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione del 25% di IMU e TASI (ovvero il pagamento in misura pari al 75%).
L’agevolazione si applica:

  • a tutti i contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 431/98 (con durata di 3+2 anni);
  • ai contratti transitori ordinari (art. 5, c.1, L. 431/98);
  • ai contratti transitori per studenti universitari (art. 5, c. 2, L. 431/98).

Per usufruire dell’agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2017 se la riduzione è applicata nel 2016) in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione.


ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Fino all’anno d’imposta 2019 l’IMU non è dovuta per gli immobili di proprietà delle ONLUS, limitatamente alla quota di imposta spettante al Comune (come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera j, del Regolamento IUC), mentre è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato qualora si tratti di immobili di categoria catastale "D" (per i quali deve essere applicata l’aliquota standard dello 0,76%, come previsto dall’art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 24/12/2012).
Gli immobili delle ONLUS sono, comunque, totalmente esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. I, del DLGS 504/92, qualora siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dalla ONLUS proprietaria (così come da altri soggetti senza scopo di lucro) per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive.
Dall’anno d’imposta 2020, con l’approvazione del nuovo regolamento IMU – mediante deliberazione consiliare n. 44 del 23/09/2020 – non è stata più prevista la predetta esenzione IMU di natura “soggettiva”, ovvero legata alla qualifica di ONLUS del soggetto proprietario.
Pertanto, dal 01-01-2020 alle ONLUS si applica la normativa nazionale dell’IMU, ovvero l’art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 che per gli enti no-profit limita l’esenzione IMU agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti medesimi destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dall’art. 5, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché alle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985, ovvero alle attività di religione, di formazione dei religiosi, alle attività rivolte a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana).
Per gli immobili degli enti no-profit con utilizzazione mista, ovvero in parte con modalità commerciali ed in parte con modalità non commerciali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica contenuta nel decreto del MEF n. 200 del 19/11/2012.
Gli enti no-profit devono presentare ogni anno, con modalità telematiche, una specifica dichiarazione IMU/ENC (il cui modello è stato approvato con decreto del MEF del 26/06/2014) nella quale devono essere indicati gli immobili aventi i requisiti per beneficiare dell’esenzione IMU, come previsto dall’art. 1, comma 770, della legge n. 160/2020.

ALTRE AGEVOLAZIONI

L’IMU è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico (non si considera più il valore ricavato dall'estimo catastale relativo alla categoria più bassa, dei fabbricati di tipo "A" esistenti nella zona);
  • gli immobili strutturalmente inagibili e/o inabitabili (previa certificazione del Comune o presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio) se risultano presenti le condizioni di degrado strutturale specificate nell’art. 11 del Regolamento IUC;
  • i fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, che non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, possono beneficiare dell’a liquota ridotta del 7,6 per mille a condizione che venga presentata apposita dichiarazione, sempre che non sia già stata presentata negli anni precedenti e che non siano intervenute variazioni (art. 19 del Regolamento IMU).

Se tali immobili appartengono alla categoria catastale D, il versamento risultante dall’a pplicazione della predetta aliquota ridotta è interamente destinato allo Stato (cod. 3925).

L’aliquota ridotta del 7,6 per mille è, in ogni caso, esclusa per gli immobili che siano concessi in uso a terzi (ad esempio mediante affitto), anche per una minima parte dell’anno, i quali restano soggetti all’aliquota ordinaria del 9,6 per mille (di cui, se trattasi di fabbricati di categoria D, il 7,6 per mille destinato allo Stato ed il 2,00 per mille al Comune).

Invece, i fabbricati della categoria catastale D5 (destinati alla attività delle banche e delle assicurazioni) e gli immobili adibiti a supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500, sono assoggettati ad un’aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille (7,6 per mille destinato allo Stato e 3,00 per mille al Comune).

Casi particolari

  • In caso di decesso di un contribuente il pagamento dell’IMU deve essere effettuato dagli eredi a nome del deceduto fino alla data del decesso, mentre per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente dagli eredi ciascuno per la propria quota di possesso ereditata.
  • In caso di decesso di un coniuge, sulla casa già adibita ad abitazione principale sorge il “ diritto di abitazione” del coniuge superstite (art. 540, comma 2, del Codice Civile) che, pertanto, diviene l’unico soggetto passivo, esente dall'IMU se mantiene la residenza in tale immobile.
  • In caso di separazione legale o di divorzio, l'assegnazione della ex casa coniugale si intende, solo ai fini IMU, a titolo di diritto di abitazione. Pertanto il coniuge assegnatario che vi risiede risulta il soggetto passivo, escluso dall'imposta in quanto abitazione principale, a prescindere dalla quota di proprietà.
  • Gli immobili del Condominio devono essere dichiarati dall’Amministratore del Condominio che è tenuto ad effettuare il relativo pagamento;
  • Gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IMU ordinaria, salvo quanto previsto nel successivo punto.
  • Limitatamente agli anni dal 2015 al 2019, può essere considerata come “abitazione principale” - e quindi esente da IMU - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, che siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, ai sensi dell’art. 9-bis. del DL n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, ed a condizione che sia stata presentata la specifica dichiarazione IMU. Dall’anno 2020 non è più prevista tale agevolazione per gli italiani residenti all’estero, già pensionati, con conseguente applicazione dell’IMU anche per l’eventuale immobile in precedenza assimilato “ex lege” all’abitazione principale.
  • Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi decorrente dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (art. 10, comma 6, del D.Lgs 504/92).

Pagamento dei non residenti

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eseguono il versamento IMU cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comune diversi (circolare MEF n. 3DF/2012).

Se il pagamento dall’estero non può essere effettuato mediante il modello F24 perché non si dispone di un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario Italiano, il pagamento può essere effettuato mediante vaglia postale internazionale ordinario,  vaglia internazionale di versamento in c/c e bonifico bancario, tenendo presente che l’accredito:

  • per l'eventuale quota riservata allo Stato (per gli immobili di cat. "D"), dovrà essere disposto a favore della Banca D’Italia, utilizzando il Codice BIC BITAITRRENT ed il Codice IBAN  IT02G 01000 03245 348006108000;
  • per la quota spettante al Comune di Como, dovrà essere disposto a favore del conto corrente di tesoreria, utilizzando il Codice IBAN  IT 59 D 03069 10910 100000046039  intesa sanpaolo filiale di Como, via Rubini 6 - Intestazione: Comune di Como - codice BIC: BCITITMM.

Come causale dovrà essere riportato il codice fiscale, la sigla IMU, il nome del Comune ove è ubicato l’immobile, il codice tributo di riferimento, l’anno di riferimento e l’indicazione “ acconto” o “saldo”.

È necessario che tali pagamenti con vaglia o bonifico siano accompagnati da un'apposita comunicazione da inviare all'Ufficio IMU del Comune di Como in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100 Como.

Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI AL SERVIZIO TRIBUTI (UFFICIO IMU) DEL COMUNE DI COMO E SUI RELATIVI DIRITTI ESERCITABILI
ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 

Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: protocollo@comune.pec.como.ite.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di Como è il Sindaco del medesimo Ente che è contattabile mediante la suddetta PEC. 

Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, via Vittorio Emanuele II n.97, email: rpd@comune.como.it
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione Privacy raggiungibile dall'home page del sito istituzionale del Comune di Como

Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Como, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal Reg. UE 679/2016, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento di presentazione/invio (anche a mezzo di posta elettronica o certificata) delle dichiarazioni IMU e di ogni richiesta riferita all’IMU.

I dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio IMU (attività di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso dell’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento UE 679/2016, in particolare, dall’art. 6, par. 1, lett. C - E, del Reg. UE 2016/679.

La base giuridica di questo trattamento è costituita principalmente dai seguenti atti normativi: 

  • Legge 296/2006
  • D. Lgs n. 23/2011
  • D.L. n.201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011
  • Legge n. 147 del 21/12/2013
  • Legge n. 160 del 27/12/2019
  • Regolamento IMU del Comune di Como

Tempi di conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lettera c) Reg. UE 679/2016. In ogni caso i dati saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa che l’Ente è tenuto ad osservare quale criterio di determinazione del relativo periodo di conservazione, nonché, ricorrendone i presupposti, per finalità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

- comunicati (cioè resi disponibili a determinati soggetti, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) ad una serie di potenziali categorie di destinatari: pubbliche amministrazioni locali e nazionali; istituzioni pubbliche; altri soggetti ove esercenti legittimi diritti di accesso nei casi previsti dalla legge; eventuali soggetti esterni nominati responsabili del trattamento da parte del Comune di Como;

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Como avvengono su server ubicati all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi.

Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione o di opporsi al trattamento se risultano incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE e al D.Lgs. n. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it). 

Altre informazioni
Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili nella sezione privacy.

 

 

Normativa

 

Ultimo aggiornamento: Thu May 16 11:47:28 CEST 2024

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