Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005
Art. 40-bis. (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità)
(articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a, legge reg. n. 18 del 2019)
Ai sensi dell’ art. 40 bis della Legge Regionale 12/2005 così come introdotto dalla Legge Regionale n.18/2019 avente ad oggetto “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, modificato dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 11 del 2021, i comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. Le disposizioni si applicano anche agli immobili non individuati da detta deliberazione, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi, oltre al non uso dell’immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti elencati, mediante prova documentale o anche fotografica.
10/08/2020 |
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Allegati:
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20/12/2021 | ![]() |
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21/04/2022 | ![]() |