La Legge Regionale 27/2015 al Titolo IV, artt. 49-55, definisce le norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico ed al Titolo V, artt. 63-64 per la figura di direttore tecnico di agenzie viaggio e turismo, di cui al D.Lgs 79/2011 “Nuovo Codice del Turismo”.
GUIDA TURISTICA (art. 49 comma 2 L.r. 27/2015)
La qualifica di guida turistica è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l’illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.
ACCOMPAGNATORE TURISTICO (art. 49 comma 3 L.r. 27/2015)
La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico nelle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI (art. 63 L.r. 27/2015)
La qualifica di direttore tecnico di agenzia viaggi è attribuita a chi, per attività professionale, ha la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio.
L'abilitazione professionale
L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggio, si ottiene a seguito del superamento favorevole di prove scritte ed orali, anche in lingua straniera, distinte per ciascuna professione, le cui sessioni d’esame si svolgono presso l’Amministrazione Provinciale.
Maggiori informazioni sui bandi d’esame sono disponibili sul sito dell'Amministrazione Provinciale.
Ultimo aggiornamento: Mon Sep 26 09:19:38 CEST 2016