Rimozione veicoli abbandonati

Cos'è

Secondo la normativa vigente un veicolo viene considerato abbandonato se:

  • manca di targa/e o contrassegno;
  • manca di parti essenziali per l'uso o la conservazione.


A questi elementi si aggiunge:

  • la presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo;
  • più segnalazioni o informazioni assunte da cittadini;
  • presenza di sporcizia o erba sotto il veicolo.

 

Come si fa

E' possibile chiedere la rimozione di un veicolo abbandonato contattando la Polizia Locale ai contatti qui a lato.

 

Come funziona

La Polizia Locale, ricevuta la segnalazione:

  • Verifica la presenza del veicolo sul posto, e procede alle sanzioni previste dal T.U.A. D.Lgs. 152/2006 o dalla direttiva 2002/24/Ce a seconda del caso specifico;
  • Accerta l'eventuale provenienza furtiva;
  • Verifica se il veicolo risulta effettivamente in stato di abbandono, secondo le caratteristiche previste dal D.M. 460/1999 art. 1;
  • Provvede alla rimozione e all'invio del mezzo presso il centro di raccolta;
  • Gestisce il veicolo con modalità distinte, a seconda del fatto che il veicolo si trovi su area pubblica o a uso pubblico (art. 2 C.d.S.) o su area privata (T.U.A. D.LGS 152/2006, considerandolo rifiuto speciale);
  • Redige il verbale sullo stato d'uso e conservazione del veicolo;
  • Notifica il verbale sullo stato d'uso e conservazione al proprietario (se si conosce);
  • Comunica il ritrovamento e conferimento del veicolo all'Ente proprietario o concessionario della strada.

 

Veicolo reclamato prima dei 60 giorni

Se il veicolo viene reclamato dal proprietario prima che siano trascorsi 60 giorni, questo viene restituito previo pagamento delle spese e ferme restando eventuali altre contestazioni (ad esempio, il verbale di contestazione per violazione dell'art. 193 Codice della Strada)

 

Veicolo non reclamato entro i 60 giorni

Dopo 60 giorni dalla notificazione senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto (oppure dal rinvenimento quando non è possibile risalire al proprietario), il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 Codice Civile.
Il centro di raccolta quindi procederà alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. (verranno consegnate le targhe e documentazione presente nel veicolo) e alla sua rottamazione ai sensi dell'art. 103 Codice della Strada allegando alla documentazione l'attestazione da parte dell'organo di polizia che ha proceduto al rinvenimento dal quale si evinca lo stato di abbandono del veicolo e che lo stesso non sia stato oggetto di furto al momento della demolizione.

 

Sanzioni

Violazioni Art. 5 comma 1 e Art. 13 comma 2 D.lgs 209/2003: p.m.r. 1.666,67 Euro
Violazioni Art. 255 comma 3 del Dlgs 152/2006: p.m.r. 206,67 Euro.

 

Veicolo abbandonato su area privata 

  • Il regime sanzionatorio è quello del D. Lgs. N. 152/2006, violazioni degli articoli 192, 231 e 255;
  • Viene emessa una ordinanza con intimazione al trasgressore, in solido con il proprietario del terreno se responsabile a titolo di dolo o di colpa, a provvedere alla rimozione;

Se il trasgressore (e eventualmente il proprietario del terreno, in solido) non provvede alla rimozione:

  • La Polizia Locale provvede d'ufficio, con addebito delle spese;
  • Il veicolo viene conferito in un centro di raccolta, per la demolizione con richiesta di cancellazione dal PRA;
  • la Polizia Locale procede con una denuncia penale a carico del destinatario inottemperante all'ordinanza per l'accertata violazione dell'art. 255 D. Lgs. N. 152/2006.

 

Veicolo abbandonato su area pubblica 

  • Procedura prevista dal D.M. 460/1999;
  • Verbale di contestazione art. 255 del D.Lgs. 152/2006 in caso di veicolo non reclamato entro i 60 giorni.

 

Normativa

T.U.A. D.Lgs. 152/2006

direttiva 2002/24/Ce

D.M. 460/1999 art. 1

art. 2 C.d.S.

art. 103 c.d.s.

art. 193 C.d.S.

art. 923 c.c.

Art. 5 comma 1 e Art. 13 comma 2 D.lgs 209/2003

Art. 255 comma 3 del Dlgs 152/2006

Ultimo aggiornamento: Tue Oct 11 12:24:33 CEST 2016

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