Tempi regolamentari per il pagamento della sanzione
Premesso che l’attività di recupero crediti attraverso le forme dell’invio del sollecito di pagamento bonario, dell’ingiunzione di pagamento e l’emissione del ruolo è coordinata dall’Ufficio Verbali di questo Corpo di Polizia Locale, occorre prima di tutto è utile specificare che il verbale può essere conciliato entro sessanta giorni dalla sua contestazione o notificazione pagando la cifra indicata a verbale (È una cifra che corrisponde all’importo del minimo edittale e “premia” la volontà di pagare entro detto termine, tenuto conto che la cifra prevista dalla norma generale corrisponde al doppio di quella indicata a verbale – la metà del massimo edittale).
Riscossione coattiva delle somme non pagate
Trascorsi 60 giorni senza che si sia proceduto al pagamento, il verbale diventa titolo esecutivo e potrà essere avviato, per il recupero delle somme previste, alla fase coattiva che si determina con l’emissione della cartella esattoriale (ruolo) o dell’ingiunzione di pagamento.
Se all’emissione di questi ultimi atti non si determina un pagamento, segue l’attività esecutiva tendente al recupero dei crediti. Tale attività consiste in:
- Fermo amministrativo del veicolo
- Pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio)
- Iscrizione di Ipoteca immobiliare per crediti sopra i 5.000,00 Euro
- Pignoramento immobiliare per crediti sopra gli 8.000,00 €.
- Pignoramento autoveicoli: come da circolari Min.Fin. n. 215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001, e solo per crediti superiori a 1.000,00 Euro.
Per la fase coattiva il Corpo di Polizia Municipale di Como oggi si avvale della Società Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. Direzione e Sede Legale: Via Feltre, 75 - 20134 Milano Tel. 02.22198.208 – Fax: 02.22198.200
Sede Operativa: Via Parini, 19 – 23900 Lecco tel- 0341/425121
PEC: creset@pec.creset.it – sito: www.creset.it che si occupa dell’attività di riscossione attraverso l’emissione di ingiunzione di pagamento (R.D. n° 639/1910),
Procedura coattiva attraverso l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (anche detta ingiunzione fiscale)
La procedura coattiva per la riscossione delle somme segue un iter progressivo:
- invio di sollecito bonario (“lettera di sollecito") da pagarsi entro 30 gg dal ricevimento;
- invio della notifica di ingiunzione fiscale quando il sollecito non abbia raggiunto il suo scopo;
- eventuale avvio delle procedure esecutive (fermo amm.vo del veicolo, pignoramento c/o terzi, ipoteca, pignoramento immobiliare) in seguito al mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale.
Durante ogni fase lavorativa le informazioni inerenti le violazioni e l’accesso agli atti dovranno essere richieste alla Polizia Locale, mentre Società Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. fornirà informazioni solo dopo la notificazione dell’ingiunzione fiscale.
Avverso quest’ultima è possibile proporre opposizione avanti il Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica.
È possibile, qualora ne sia fatta richiesta, ottenere la rateizzazione di quanto dovuto, sia dopo l’invio del sollecito, che dopo la notifica dell’ingiunzione fiscale, e l’istanza potrà essere presentata al Comune di Como – Ufficio Protocollo Generale via Vittorio Emauele 97 - 22100 Como.
Ultimo aggiornamento: Thu Sep 22 15:58:22 CEST 2016