Riscossione coattiva delle sanzioni non pagate

Tempi regolamentari per il pagamento della sanzione

Premesso che l’attività di recupero crediti attraverso le forme dell’invio del sollecito di pagamento bonario, dell’ingiunzione di pagamento e l’emissione del ruolo è coordinata dall’Ufficio Verbali di questo Corpo di Polizia Locale, occorre prima di tutto è utile specificare che il verbale può essere conciliato entro sessanta giorni dalla sua contestazione o notificazione pagando la cifra indicata a verbale (È una cifra che corrisponde all’importo del minimo edittale e “premia” la volontà di pagare entro detto termine, tenuto conto che la cifra prevista dalla norma generale corrisponde al doppio di quella indicata a verbale – la metà del massimo edittale).

 

Riscossione coattiva delle somme non pagate

Trascorsi 60 giorni senza che si sia proceduto al pagamento, il verbale diventa titolo esecutivo e potrà essere avviato, per il recupero delle somme previste, alla fase coattiva che si determina con l’emissione della cartella esattoriale (ruolo) o dell’ingiunzione di pagamento.

Se all’emissione di questi ultimi atti non si determina un pagamento, segue l’attività esecutiva tendente al recupero dei crediti. Tale attività consiste in:

  • Fermo amministrativo del veicolo
  • Pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio)
  • Iscrizione di Ipoteca immobiliare per crediti sopra i 5.000,00 Euro
  • Pignoramento immobiliare per crediti sopra gli 8.000,00 €.
  • Pignoramento autoveicoli: come da circolari Min.Fin. n. 215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001, e solo per crediti superiori a 1.000,00 Euro.

 

Per la fase coattiva il Corpo di Polizia Municipale di Como oggi si avvale della Società Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. Direzione e Sede Legale: Via Feltre, 75 - 20134 Milano Tel. 02.22198.208 – Fax: 02.22198.200
Sede Operativa: Via Parini, 19 – 23900 Lecco tel- 0341/425121
PEC:  creset@pec.creset.it – sito: www.creset.it che si occupa dell’attività di riscossione attraverso l’emissione di ingiunzione di pagamento (R.D. n° 639/1910),

 

Procedura coattiva attraverso l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (anche detta ingiunzione fiscale)

La procedura coattiva per la riscossione delle somme segue un iter progressivo:

  • invio di sollecito bonario (“lettera di sollecito") da pagarsi entro 30 gg dal ricevimento;
  • invio della notifica di ingiunzione fiscale quando il sollecito non abbia raggiunto il suo scopo;
  • eventuale avvio delle procedure esecutive (fermo amm.vo del veicolo, pignoramento c/o terzi, ipoteca, pignoramento immobiliare) in seguito al mancato pagamento dell’ingiunzione fiscale.

Durante ogni fase lavorativa le informazioni inerenti le violazioni e l’accesso agli atti dovranno essere richieste alla Polizia Locale, mentre Società Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. fornirà informazioni solo dopo la notificazione dell’ingiunzione fiscale.

Avverso quest’ultima è possibile proporre opposizione avanti il Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica.

È possibile, qualora ne sia fatta richiesta, ottenere la rateizzazione di quanto dovuto, sia dopo l’invio del sollecito, che dopo la notifica dell’ingiunzione fiscale, e l’istanza potrà essere presentata al Comune di Como – Ufficio Protocollo Generale via Vittorio Emauele 97 - 22100 Como.

Ultimo aggiornamento: Thu Sep 22 15:58:22 CEST 2016

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