Attenzione: condizione fondamentale per presentare il ricorso è che non sia ancora stato effettuato il pagamento delle somme indicate nel verbale.
Esistono due diverse possibilità:
- il ricorso al Prefetto
- il ricorso al Giudice di Pace
RICORSO AL PREFETTO
Tempi e criteri per ricorrere al Prefetto
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore.
Come si fa il ricorso al Prefetto
Il ricorso (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice oppure utilizzando il modulo allegato.
Vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare chiaramente le richieste.
È possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione.
Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto.
Dove si presenta il ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto può essere presentato con tre modalità diverse e alternative:
- tramite raccomandata a/r direttamente al Comando di Polizia Locale di Como – viale Innocenzo XI, 18 22100 COMO;
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Como – via Vittorio Emanuele 97;
- alla Prefettura di Como – Ufficio Depenalizzazione, via Volta 50 22100 Como.
Cosa accade se il ricorso non viene accolto
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Como, viale Innocenzo XI, 60 - 22100 Como, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Tempi e criteri per ricorrere al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale al Giudice di Pace di Como, entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.
Come si fa il ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Como, viale Innocenzo XI, 60 - 22100 Como, oppure inviandola tramite raccomandata a/r. (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.
È importante allegare al ricorso una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
È inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizioni (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.
Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.
È possibile delegare altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato). Per questo tipo di ricorso non è necessaria la presenza di un avvocato e l’interessato (o suo delegato) può stare personalmente davanti al Giudice.
Cosa accade se il ricorso non viene accolto
Il Giudice di Pace non ha (come il Prefetto) l'obbligo di raddoppiare la sanzione nel caso in cui ritenga di rigettare il ricorso. Il Giudice di Pace, pertanto, stabilisce l'importo da pagare direttamente in sentenza.
La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.
Ultimo aggiornamento: Mon Oct 05 10:11:28 CEST 2020