Cos'è
L'Agente di Polizia Locale, nell'accertare eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, redige:
- avviso di violazione che può essere lasciato sul veicolo quando non sia presente il il conducente e/o il proprietario del veicolo in sosta. Il pagamento della sanzione amministrativa indicata sull'avviso di violazione può essere effettuato entro 5 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione. Qualora pervenga in tempo utile (stimato in circa 15 giorni dalla data della violazione) l'attestazione del pagamento dell'avviso di violazione il Comando di Polizia Locale non darà inizio alle procedure di notifica dell'illecito amministrativo accertato. Diversamente occorre attendere il verbale che deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data della violazione (art. 201 D. L.vo 285/92).
- verbale di contestazione - se all'atto dell'accertamento della violazione alle norme del Codice della Strada è presente il conducente e/o il proprietario del veicolo, l'Agente redige il verbale contestando immediatamente la violazione e notificandone copia al trasgressore.
Notifica a estranei alla violazione
La Polizia Locale, nell'espletamento delle sue mansioni si avvale di collegamento informatico con le banche dati del Ministero dei Trasporti e dell'A.C.I..
Qualora la notifica venga effettuata a soggetto estraneo alla violazione, poiché
- il verbale era stato già pagato nei termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni dalla data di notifica o contestazione dell’illecito iscritto a ruolo);
- il verbale era stato oggetto di opposizione ed archiviato dal Prefetto o dal Giudice di Pace;
- il contribuente è deceduto;
- il veicolo sanzionato era stato venduto ad altra persona;
- il verbale era stato notificato ad un indirizzo diverso da quello di residenza;
Deve far pervenire a questo Comando la prova della propria regolare posizione rispetto a quanto richiesto e quindi a seconda dei casi dovrà consegnare:
- copia del versamento di pagamento;
- provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura di Como o dal Giudice di Pace;
- copia del certificato di morte;
- copia dell’atto di vendita;
- atto rilasciato da una Pubblica Amministrazione, dal quale si possa evincere l’errore d’indirizzo.
Questa documentazione deve pervenire tramite segnala.comune.como.it, raggiungibile anche dai bottoni "Fai una domanda" e "Fai una segnalazione" in basso alla schermata in ogni pagina del sito.
Per una più veloce risposta alle proprie istanze sarà opportuno rilasciare agli operatori della Polizia Locale il proprio indirizzo postale ed e-mail.
Verificata la documentazione ricevuta, l'ufficio verbali procederà immediatamente alla rinotificazione del verbale.
Pagamento della sanzione amministrativa
Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, la somma indicata sul verbale che corrisponde al minimo fissato dalle singole norme (art. 202 D. L.vo 285/92), oltre alle spese di procedimento pari ad € 15,00.