Informazioni per la propaganda elettorale

Richiamiamo di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

 

Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (articolo 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall’articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

 

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

 

Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

 

Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

 

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

Nel sito https://www.agcom.it è stata pubblicata la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 169/17/Cons del 18 aprile 2017 recante ”Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017”.

La deliberazione è pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017 insieme al provvedimento di analogo oggetto approvato il 27 aprile dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96)

L’articolo 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

 

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 27 maggio 2017 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 28/2000 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 11 giugno 2017), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

 

Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 10 giugno 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Ultimo aggiornamento: Fri May 19 13:34:42 CEST 2017

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