Cos'è
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta, a tal fine attrezzati.
La modulistica contenuta in questa pagina si utilizza per l'attività di somministrazione al pubblico che avviene nelle seguenti tipologie di esercizi:
- ristoranti, trattorie, osterie con cucina, esercizi con cucina tipica, tavole calde, self-service, fast food, bar gastronomici, bar-caffè, bar pasticceria, bar gelateria, cremerie, creperie wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the, pizzerie (intese come ristoranti che servono pizza, non come laboratori di produzione pizza), e simili, compresa la somministrazione di alimenti e bevande che avviene in locali appositamente attrezzati, con accesso dalla pubblica via, mediante distributori automatici, senza la presenza di personale.
Per la "somministrazione di alimenti e bevande in abbinamento ad altre attività" (nella ristorazione collettiva, in autostrade, stazioni, mezzi di trasporto, in musei teatri e simili, al domicilio dei consumatori, in locali di intrattenimento) si utilizza la modulistica contenuta nella pagina corrispondente.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6
Nel caso di nuova apertura di un esercizio, o di modifica della sede (cioè trasferimento in altri locali di un esercizio già esistente nel Comune di Como), di una attività di somministrazione al pubblico è necessario, prima di presentare la SCIA, verificare se sono soddisfatti i Requisiti per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 4 bis L.R. 6/2010).
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” devono possedere i requisiti di cui:
- all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
- all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Requisiti professionali
Per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è necessario che il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale possieda i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Se il titolo professionale è stato conseguito all'estero, vedere Qualifiche professionali conseguite all'estero.
Requisiti di idoneità dei locali
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- rispetto dei valori limite di immissione o emissione acustica;
- prevenzione incendi.
Requisiti di sicurezza
I locali devono essere conformi alle disposizioni del Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 - "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
Attenzione: per una corretta dichiarazione dei requisiti di idoneità e di sicurezza dei locali, è indispensabile che la planimetria abbia specifiche caratteristiche (Caratteristiche della planimetria).
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
L'esercizio dell'attività è soggetto a preventiva presentazione di SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,sostitutiva della autorizzazione di cui all'art. 69 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6.
Che cosa si segnala
Si segnalano i seguenti eventi:
• Avvio nuova attività (previa verifica del possesso dei Requisiti per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
• Modifica sede (previa verifica del possesso dei Requisiti per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
• Modifica dei locali (ampliamento, riduzione, diversa ripartizione della superficie)
• Modifica degli impianti
• Modifica del ciclo produttivo
• Modifica dell'orario
• Modifica della tipologia dell'attività
• Subingresso/Reintestazione
• Cambiamento della ragione sociale
• Modifica dei soggetti titolari dei requisiti (morali o professionali)
• Sospensione/Ripresa attività
• Cessazione per chiusura definitiva
• Cessazione per cessione attività.
N.B.: Per "trasferire" un esercizio da un altro Comune nel Comune di Como si presenta una SCIA come "nuova apertura".
Modalità di presentazione delle pratiche
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.
L' utente si deve prima registrare:
- con nome utente e password;
- o usando la C.N.S.- Carta Nazionale dei Servizi, la C.R.S.- Carta Regionale dei Servizi, o il dispositivo di firma digitale.
QUANTO COSTA
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando vengono segnalate la sospensione, la ripresa, la cessazione dell'attività.
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI.
Prescrizioni
Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto (L.R. 2 febbraio 2010 , n. 6 art. 67 comma 2 quinquies)
In particolare, nell'esercizio devono essere esposti, in luogo ben visibile al pubblico:
• una tabella riportante gli Articoli del TULLPS;
• la tabella del Questore, vidimata dal Dirigente di Settore e scaricabile qua in formato pdf e in formato p7m;
• la licenza/autorizzazione/S.C.I.A.;
• la tabella dei prezzi.
Vedi anche Tabelle per il calcolo del tasso alcolemico.
Orari
L'art. 3 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 1 lettera d bis) ha disposto che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non hanno l’obbligo di rispettare orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Pertanto l’ordinanza sindacale 33/2011 ha abrogato le precedenti ordinanze sugli orari, mantenendo peraltro l’ obbligo di comunicare al Comune l’orario effettuato (D.G.R. 23/1/2008 n. 8/6495 art. 14 e ordinanza sindacale 20/2011) e di renderlo noto al pubblico, con appositi cartelli (art. 108 comma 2 legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6).