Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi e possibilmente indicanti un'area disponibile e idonea all'intitolazione.
L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita all'ufficio anagrafe. Di norma, l'ufficio Toponomastica nella valutazione della proposta si attiene al principio di conservare l'omogeneità che caratterizza la zona, privilegiando i riferimenti legati alla storia e alla cultura locale.
L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell'Interno n.4/96.
È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927.
La procedura per l'intitolazione di una strada, piazza o altro luogo pubblico si apre a seguito della relativa richiesta e si articola in diverse fasi:
L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita all'ufficio anagrafe. Di norma, l'ufficio Toponomastica nella valutazione della proposta si attiene al principio di conservare l'omogeneità che caratterizza la zona, privilegiando i riferimenti legati alla storia e alla cultura locale.
L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell'Interno n.4/96.
È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927.
La procedura per l'intitolazione di una strada, piazza o altro luogo pubblico si apre a seguito della relativa richiesta e si articola in diverse fasi:
- esame da parte dell'ufficio toponomastica, che valuta la proposta, tratta l'istruttoria e predispone uno schema di deliberazione;
- esame della Giunta Comunale e conseguente approvazione della richiesta;
- trasmissione della domanda al Prefetto con tutto l'incartamento allegato ovvero la copia della deliberazione comunale, la nota biografica della persona, la relazione storico-culturale, qualora l'intitolazione abbia ad oggetto un evento o un luogo, nonché la rilevazione cartografica del posto interessato;
- il Prefetto, ricevuti i pareri di competenza, se richiesti, comunica all'Ente comunale la propria decisione mediante decreto; su delega del ministero dell'Interno, può derogare al divieto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni, se si tratta di persone che abbiano particolari meriti nel confronti della Nazione.
Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, viene data comunicazione dall'ufficio anagrafe, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.