***MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE***
Cos'è
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono i tempi dettati dall'art. 1 della Legge n. 55/2015.
La procedura prevede che l’accordo:
debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in caso di
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in caso di
- presenza di figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non autosufficienti;
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L’accordo da inoltrare al Comune di Como potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: protocollo@comune.pec.como.it (casella abilitata a ricevere solo da indirizzi PEC)
La Convenzione sara' trasmessa con allegata lettera di trasmissione a firma congiunta di entrambi gli avvocati.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre:
- L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale: nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
- I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono i tempi dettati dall'art. 1 della Legge n. 55/2015.
Le fasi dell'accordo
- prenotazione di appuntamento presso l'Ufficio Matrimoni dello Stato Civile muniti di documenti di identità;
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
- dovrà essere versato un diritto fisso pari a euro 16,00;
- entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegato);
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.