***MODALITÀ OPERATIVE TEMPORANEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE***
A seguito della entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, con pagamento di marca da bollo e diritti di segreteria.
Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni, anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai: infatti con la modifica apportata dall'art. 30 bis del decreto legge nr. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) all'art. 2 del D.P.R. 445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma è gratuita (nessuna imposta di bollo nè diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
Autocertificazione online
Il servizio di autocertificazione online consente di accedere a moduli di autocertificazione precompilati.
Per utilizzarlo è necessario cliccare sul link sottostante e successivamente cliccare sulla scritta Cittadino
La prima volta che si utilizza il servizio sarà necessario procedere con la registrazione cliccando il link denominato "modulo per cittadini residenti o AIRE"