Autocertificazioni

***MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE***


I cittadini, nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione (ma anche con banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste e notai), possono sempre autocertificare le informazioni presenti nei registri (ad esempi: residenza, stato di famiglia, stato civile, ecc.) o comunicare stati, fatti e qualità personali di sua conoscenza con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, infatti con la modifica apportata dall'art. 30 bis del decreto legge nr. 76/2020, convertito con la legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni) all'art. 2 del D.P.R. 445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma è gratuita e non è necessaria la autenticazione della firma.

Gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono quindi rilasciare solo i certificati soltanto ad uso privato, con pagamento di marca da bollo e diritti di segreteria.

Ultimo aggiornamento: Fri Jan 12 10:25:06 CET 2024

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