Misure permanenti per il miglioramento della qualità dell'aria

Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore tutto l'anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina euro 0 e 1, diesel euro da 0 a 3 – nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 361 Comuni di Fascia 2 e per i veicoli euro 4 diesel (delibera n. 1008 del 25 settembre 2023) nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti. (Fonte Regione Lombardia)

Maggiori informazioni a questo link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-permanenti

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 06 15:23:00 CET 2023

Misure permanenti per la limitazione del traffico veicolare

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, sono in vigore le seguenti limitazioni:

A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

  • non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”);
    omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3 diesel”);

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 3 diesel” sono estese a tutto l’anno, a partire dal 1° ottobre 2019, e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). A partire dall'11 gennaio 2021 l'applicazione delle limitazioni viene estesa anche in tutti i Comuni di Fascia 2

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, a partire dall'11 gennaio 2021, per tutto l'anno per i seguenti autoveicoli:

  • omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina (autoveicoli di classe "Euro 1 benzina")

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 1 benzina” sono in vigore, a partire dall’11 gennaio 2021, per tutto l’anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni).

Con l'ordinanza n. 675/21 sono sospese, a causa dell'emergenza da Covid-19,  le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli:

  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4 diesel”).

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4 diesel”, attualmente sospese, si applicheranno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

  • dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
  • dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

  • non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
  • omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”).


Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

    - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
    - veicoli di pronto soccorso sanitario;
    - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
    - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
    - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
    - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;
** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).

Sono  derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Controlli e sanzioni

A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06. Per l’attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
  • ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.


Consulta i tratti stradali di collegamento del comune di Como e provincia esclusi dal blocco e la mappa delle strade con deroghe della provincia di Como.

I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

 

Verifica la classe ambientale (categoria Euro) del tuo autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore

 

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Progetto MoVe-In

MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un progetto sperimentale di Regione Lombardia che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Il servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza, attivo da ottobre 2019, è fornito dai fornitori dei servizi telematici (TSP) accreditati al progetto MoVe-In, selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile dal 1° ottobre 2019 al link http://www.movein.regione.lombardia.it
La piattaforma telematica per aderire e gestire i servizi di MoVe-In è raggiungibile sia tramite web application che mobile application (App) da smart-phone, disponibile su App Store.

Possono aderire al servizio del progetto MoVe-In tutti i proprietari di veicoli circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione. Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, questi dovrà indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del servizio MoVe-In. Il servizio è della durata di un anno a decorre dalla data di attivazione. Chi aderisce a Move-In accetta la nuova modalità di limitazione della circolazione, descritta dettagliatamente nella web application e negli allegati pubblicati in questa pagina.

In sintesi: il progetto MoVe-In prevede la possibilità di avvalersi di una “deroga chilometrica”, misurabile e controllabile, che estende le limitazioni a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore) consentendo così di prevedere un risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo viene trasformato in chilometri che possono così essere redistribuiti nell’arco della giornata e della settimana, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli limitati (consentiti nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 7.30 e sabato, domenica e festivi tutto il giorno). Quindi, questa deroga chilometrica prevede la possibilità di poter percorrere quando si vuole un numero di chilometri prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo, fino al termine dell’anno di adesione o all'esaurimento dei chilometri assegnati. Se i chilometri assegnati terminano prima dell’anno non sarà più possibile utilizzare il veicolo, nelle aree soggette a limitazione, fino alla scadenza dell’anno.

A partire dal 1° dicembre 2020 possono aderire a Move-In anche i veicoli Euro 1 benzina. Per questi veicoli il monitoraggio delle percorrenze sarà avviato a partire dall'11 gennaio 2021.

NB: A causa della sospensione delle limitazioni permanenti per i veicoli Euro 4 diesel sono sospese anche le adesioni a Move-in per questa tipologia di veicoli

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Limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti)

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare sono in vigore su tutto il territorio regionale:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle" (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “ tre stelle” (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);
  • dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 5360 del 11.10.2021, gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014), devono essere disattivati.
È inoltre consentito di mantenere in esercizio, fino alla data del 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che, installati a partire dal 20/12/2013 e fino al 18/09/2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) rispettino le disposizioni di cui alla delibera regionale n. 1118/13. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da € 500,00 a € 5.000,00).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11 ottobre 2021, con i relativi allegato 1 (disposizioni) e allegato 2 (Linee guida), in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
Le disposizioni introducono requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti, al fine di valorizzare la biomassa che, pur costituendo una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM10 e PM2,5).
È inoltre introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.
Le disposizioni entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.
La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

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Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

In attuazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano (art.2, lett. i)) e dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1 ottobre 2017.

 

Ambito di applicazione

Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.

È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a 300 metri s.l.m. e superiore a 200 metri s.l.m., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera.

Non applicazione del divieto di combustione

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall’autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

Deroghe al divieto di combustione

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

  • comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l’accensione dei fuochi nei boschi;
  • verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale;
  • La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell’osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi dalla legge regionale n. 31/2008 art. 61, comma 1.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00).


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