La “Legge quadro in materia di incendi boschivi” n. 353 del 21 novembre 2000, modificata e integrata da ultimo con la Legge n. 155/2021 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, prevedendo altresì che i Comuni vi appongano vincoli specifici.
I Comuni provvedono a censire le aree interessate tramite l'istituzione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco”, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.
Ai sensi della Legge n. 353/2000, le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni e in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato detto vincolo, pena la nullità dell'atto.
19/05/2022 | ![]() |
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